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O. 22/03/2006 n. 435

6. Qualora a seguito dell'espletamento delle procedure di gara per l'aggiudicazione dei lavori, vengano realizzate economie sull'importo previsto per i lavori a base d'asta e, proporzionalmente dalla voce I.V.A. sui lavori, le stesse sono automaticamente decurtate dalla voce del relativo quadro economico sopra indicato.

7. Il consorzio di bonifica del Cixerri dovrà comunicare all'ufficio del commissario governativo, entro trenta giorni dalla aggiudicazione definitiva dei lavori, il quadro economico rideterminato al netto delle economie di cui al punto precedente.

8. Tali economie saranno oggetto di riprogrammazione da parte del commissario governativo.

9. Qualora alla chiusura dell'affidamento, dovesse risultare dalla certificazione finale delle spese una somma inferiore a quella oggetto del presente affidamento, quale definitivizzatasi anche in misura inferiore, a seguito della variazione dei quadri economici di cui ai precedenti due commi, l'ammontare differenziale costituirà elemento di detrazione nella determinazione della chiusura dei conti con il commissario.

10. Resta a carico del consorzio di bonifica del Cixerri ogni e qualsiasi onere economico e/o richiesta risarcitoria che possa essere vittoriosamente avanzata al consorzio di bonifica del Cixerri a qualunque titolo connesso alla realizzazione delle opere oggetto di affidamento e per la quale non sia riconoscibile il legittimo contributo finanziario dell'affidante e secondo suo insindacabile giudizio, comunque nei limiti delle somme disponibili al momento della certificazione finale delle spese.

11. Resta ugualmente a carico del consorzio di bonifica del Cixerri ogni maggiore onere comunque determinato dalle varianti di cui all'art. 25, primo comma, lettera d) della legge n. 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni.

12. Si conviene espressamente che ogni eventuale eccedenza di spesa rispetto al quadro economico, di cui al presente affidamento, per qualsiasi motivo determinata resterà a carico del consorzio di bonifica del Cixerri che vi farà fronte con mezzi finanziari reperiti a sua cura ed onere.

13. I fondi commissariali per la realizzazione dell'intervento in argomento, complessivi Euro 723.761,74 verranno messi a disposizione del consorzio di bonifica del Cixerri sulla contabilità speciale n. 3119 presso la tesoreria provinciale dello Stato - Sezione di Cagliari, con giroconti dalla contabilità speciale n. 1690/3, nel seguente modo: 72.376,17 ^ 10% ^ con atto di determinazione commissariale successivo all'emanazione della presente ordinanza;

14. Gli importi delle spese sostenute saranno certificate da apposite dichiarazioni sottoscritte dal Presidente del consorzio di bonifica del Cixerri, corredate da idonea documentazione.

15. Le somme a disposizione del Consorzio di bonifica del Cixerri sulla predetta contabilità speciale, per la realizzazione delle opere di cui alla presente ordinanza, sono utilizzate con atti a firma del titolare della contabilità stessa, il presidente del consorzio di bonifica del Cixerri in conformità alle prescrizioni della presente ordinanza e con le modalità vigenti in materia di contabilità generale dello Stato.

16. Il consorzio di bonifica del Cixerri, con atti a firma del presidente in qualità di titolare della contabilità speciale n. 3119, presenterà alla ragioneria provinciale dello Stato in Cagliari per il tramite della ragioneria generale della regione autonoma della Sardegna, sotto la propria responsabilità, la rendicontazione semestrale della spesa con le modalità previste dalla vigente legislazione in materia di contabilità generale dello Stato.

Art. 3 - Prescrizioni attuative dell'affidamento

1. Tutti gli atti posti in essere dal consorzio di bonifica del Cixerri per l'esecuzione del presente affidamento saranno soggetti al controllo degli organismi che per legge o per statuto sono preposti al controllo sugli atti dell'amministrazione comunale medesima.

2. Il consorzio di bonifica del Cixerri realizzerà l'intervento alle condizioni indicate nei seguenti commi.

3. In relazione alle finalità emergenziali e di massima urgenza dell'intervento è fatto obbligo al consorzio di bonifica del Cixerri avviare con immediatezza le procedure per l'espletamento della gara d'appalto.

4. Il consorzio di bonifica del Cixerri è tenuto a presentare con cadenza mensile le schede di monitoraggio sull'attuazione delle opere.

5. Il commissario si riserva il diritto di esercitare in ogni tempo, con le modalità che riterrà più opportune, verifiche, accertamenti e controlli sull'avanzamento e sulla qualità esecutiva e di adempimento dell'oggetto dell'affidamento, fermo restando che il titolare esclusivo di tutti i rapporti, competenze e decisioni, comunque connesse alla realizzazione dell'opera è il consorzio di bonifica del Cixerri, il quale, pertanto, è da considerare unico responsabile sotto il profilo civile, amministrativo, contabile e penale rispetto all'espletamento degli atti e procedure tutte da esso posti in essere per la realizzazione delle opere medesime.

6. Resta inteso pertanto che il commissario rimane espressamente estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in dipendenza della realizzazione delle opere (lavori, eventuali forniture, danni ecc.) e che le verifiche, gli accertamenti ed i controlli di cui al presente articolo, che potranno essere effettuati, riguardano esclusivamente i rapporti che intercorrono con il consorzio di bonifica del Cixerri e che sono regolati dal presente atto di affidamento.

Art. 4 - Collaudo dei lavori

1. Il certificato di collaudo è sostituito, ai sensi dell'art. 28, comma 3, della legge n. 109/1994 e successive modificazioni e integrazioni, dal certificato di regolare esecuzione.

2. Intervenuta l'approvazione del certificato di regolare esecuzione, il consorzio di bonifica del Cixerri ne darà comunicazione al commissario, certificando sotto la sua esclusiva responsabilità che l'oggetto dell'affidamento è ultimato e collaudato in ogni sua parte e trasmettendo la documentazione relativa al certificato stesso accompagnata dall'atto di approvazione.

Art. 5 - Rapporti

1. Per l'attuazione dell'intervento di cui alla presente ordinanza, il consorzio di Bonifica del Cixerri agirà in nome e per conto proprio, atteso che, in virtù della presente ordinanza medesima, spetta ad esso ogni potere in relazione a tutta l'attività da compiere per la realizzazione delle opere.

2. Il consorzio di bonifica del Cixerri è pertanto responsabile di qualsiasi danno che i terzi subiscano in dipendenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, e non potrà quindi pretendere di rivalersi nei confronti del commissario.

3. Il presente atto di affidamento ha efficacia sino all'adozione dell'atto commissariale di chiusura del rapporto di affidamento di cui al successivo comma 9 del presente articolo, salvo revoca per i motivi di cui al successivo comma.

4. Al commissario è riservato il potere di revocare l'affidamento nel caso in cui il consorzio di bonifica del Cixerri incorra in violazioni o negligenze, tanto in ordine alle condizioni della presente ordinanza quanto a norme di legge o regolamenti, a disposizione amministrative ed alle regole di buona amministrazione.

5. Lo stesso potere di revoca, il commissario eserciterà ove il consorzio di bonifica del Cixerri, per imperizia o altro suo comportamento, comprometta la tempestiva esecuzione e la buona riuscita dell'intervento in relazione alle esigenze di superamento dello stato emergenziale in atto.

6. Nel caso di revoca si farà luogo, in contraddittorio, all'accertamento dei lavori e delle forniture e delle altre attività eseguite e utilizzabili e resteranno attribuite al consorzio di bonifica del Cixerri le somme legittimamente erogate, o al cui pagamento il consorzio di bonifica del Cixerri medesimo sia legittimamente tenuto, con riguardo ai lavori e forniture, salvo il risarcimento danni di cui al comma successivo del presente articolo.

7. Il commissario si riserva il diritto di chiedere il risarcimento dei danni che dovessero derivargli da quegli stessi comportamenti del consorzio di bonifica del Cixerri che determinassero la revoca dell'atto di affidamento.

8. In conseguenza il consorzio di bonifica del Cixerri si impegna ad inserire nei contratti che andrà a stipulare con i terzi esplicita clausola che consenta l'eventuale subentro di altro «ente» o «amministrazione» nei contratti stessi.

9. Ricevuti gli atti del collaudo finale e la conseguente dichiarazione del consorzio di bonifica del Cixerri di compiuto espletamento dell'oggetto dell'affidamento, nonchè i provvedimenti degli organi di controllo preposti e concluse le procedure espropriative, il Commissario provvederà alla chiusura del rapporto di affidamento.

Art. 6 - Controversie

1. Le eventuali controversie che insorgessero tra il commissario e il consorzio di bonifica del Cixerri, dovranno essere sottoposte ad un previo tentativo di risoluzione amministrativa.

2. A tal uopo il consorzio di bonifica del Cixerri, qualora abbia interessi da far valere, notificherà motivata domanda al commissario, il quale provvederà su di essa nel termine di novanta giorni dalla notifica ricevuta.

3. Il consorzio di bonifica del Cixerri non potrà, di conseguenza, adire l'autorità giudiziaria prima che il commissario abbia emesso la decisione amministrativa o prima che sia decorso inutilmente il termine per provvedervi.

Art. 7.

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente atto di affidamento, si richiamano tutte le leggi generali che regolano l'esecuzione delle opere pubbliche e le norme del codice civile in quanto applicabili. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente ordinanza. La presente ordinanza è immediatamente esecutiva, ed è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e sul bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte II.

Cagliari, 22 marzo 2006 Il sub-commissario governativo: Mannoni

 

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